Limitazioni di legge

Qui trovi il link della gazzetta ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/12/31/004G0346/sg All’articolo 8 si regolamentano le distanze: “Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.” L’uscita del camino è oltre i 2 metri richiesti, in ogni caso è bene informarsi se il proprio comune ha indicazioni più restrittive chiamando l’ASL veterinaria.

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